Il modello “società benefit”: analisi strutturale e applicazioni al Terzo settore La riforma del c d. Terzo settore e l’imposizione fiscale delle liberalità indirette Fondazione Italiana del Notariato

Il modello “società benefit”: analisi strutturale e applicazioni al Terzo settore La riforma del c d. Terzo settore e l’imposizione fiscale delle liberalità indirette Fondazione Italiana del Notariato

Andrebbe, pertanto, suggerita molta cautela nell’utilizzare tale modello. (45) Ciò detto, a garanzia del serio perseguimento degli interessi degli stakeholders e nell’ottica di prevenire l’adozione di una condotta potenzialmente lesiva da parte degli amministratori, sarebbe, altresì, possibile prevedere, a livello statutario, un esplicito diritto ad un indennizzo per il caso in cui proprio l’inerzia dell’organo amministrativo frustri l’effettiva realizzazione di detti ulteriori interessi, D. LENZI, op. cit., 2016, p. 920. (30) L’intuitus personae è proprio l’elemento che contraddistingue tale tipo sociale dagli altri, in considerazione della circostanza che qualità ed attitudini dei soci incidono considerevolmente sulla volontà di esercitare in comune un’attività commerciale; sul punto si rinvia a F.

  • (9) Vedi l’interessante contributo di G.
  • (5) Anzi appare suggestiva l’opinione secondo cui «la società benefit ha, definitivamente, abbattuto la separazione tra il Secondo e il Terzo settore e, in definitiva, sembra aver creato un nuovo settore, in quanto la società benefit “oltre” a svolgere un’attività economica per la distribuzione degli utili, può perseguire “scopi di beneficio comune” attraverso un’attività non necessariamente economica», A.
  • (21) Sul punto si rinvia a A.

Bigiavi, Torino, 1980, p. 74 e ss.; P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2000, p. 75 e ss.; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 2002, p. 44 e ss. (25) Il beneficio comune è stato infatti definito anche come «mera riduzione delle esternalità negative generate, dalla società, nello svolgimento della sua attività», S.

  • (7) Circa la legittimità di una società a responsabilità limitata semplificata che ha adottato il modello benefit, va precisato che appare in contrasto con la normativa in tema di società semplificata la circostanza di arricchire l’atto costitutivo delle indicazioni previste per le società benefit.
  • A quanto appena esposto occorre però apportare dei dovuti correttivi che riflettono le peculiarità del “modello benefit”.
  • CORSO, op. cit., spec.
  • Appare doveroso precisare, comunque, che la presenza del responsabile non esonera l’organo amministrativo e l’organo di controllo dallo scrupoloso adempimento delle proprie funzioni.

(62) Tali si intendono, ai sensi dell’art. 20 maggio 1985, n. 222, «quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro».

CREMA, «Questioni in tema di attività negoziali degli enti ecclesiastici», in Riv. Not., 6, 2001, p. 1306 e ss., spec. (58) Per una completa panoramica sulla disciplina normativa degli enti ecclesiastici, a partire dall’Accordo del 18 febbraio 1984 di modificazione del Concordato in avanti, si rinvia a A.

È dubbio, infatti, se sia rimessa o meno ad una valutazione di opportunità, legata alla discrezionalità della società, l’introduzione nella denominazione della parole “società benefit” o l’abbreviazione “SB”. (5) Anzi appare suggestiva l’opinione secondo cui «la società benefit ha, definitivamente, abbattuto la separazione tra il Secondo e il Terzo settore e, in definitiva, https://ormonedellacrescitapillole.com/product-category/melanotan-2/ sembra aver creato un nuovo settore, in quanto la società benefit “oltre” a svolgere un’attività economica per la distribuzione degli utili, può perseguire “scopi di beneficio comune” attraverso un’attività non necessariamente economica», A. LUPOI, «L’attività delle “società benefit” (L. 28 dicembre 2015, n. 208)», in Riv. Not., 2016, p. 811 e ss., spec.

Diritto delle società, Milano, 2012, p. 67 e ss. (13) Dunque indifferentemente la scelta può ricadere su società di persone, di capitali e cooperative. SANTORO, Diritto, religioni, culture, cit ., p. 67. SANTORO, Diritto, religioni, culture, a cura di A.

Autorevole dottrina addiviene a tale conclusione (A. GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, 1963, p. 34, nota n. 4) e non mancano, altresì, pronunce giurisprudenziali nelle quali emerge l’idea secondo cui l’oggetto sociale deve essere indicato con un sufficiente grado di specificazione e deve, pertanto, essere determinato e non meramente determinabile. (37) È stato affermato che il diritto di recesso deve essere «[…] escluso in caso di “modifica di fatto” dell’oggetto sociale, che si verifica ad esempio quando l’oggetto sociale è delineato in termini molto ampi e l’attività viene indirizzata in un settore diverso da quello in cui la società ha sempre operato, purché sia sempre compreso all’interno della clausola statutaria», circolare Assonime n. 19 del 20 giugno 2016, cit., p. 785. (14) Non eludibile in alcun modo è l’emersione della finalità di interesse comune nell’oggetto sociale, mentre sin da ora è utile accennare alla mancanza di una posizione univoca in merito alla eventuale modifica della denominazione sociale.

(1) Interessante e piena di spunti la circolare Assonime n. 19 del 20 giugno 2016, in Riv. Not., 2016, 775 e ss.

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale.
  • Conoscere le esigenze del territorio e assecondare gli stimoli provenienti dall’ambiente, non limitando più l’attività di impresa alla sola massimizzazione del profitto, rappresenta una significativa occasione per acquisire efficienza, aumentare la produttività ed espandere i mercati(15).
  • Ne consegue che la circostanza che la società intenda modulare la propria attività di impresa sulla scorta del “modello” benefit non provoca alcun condizionamento, o alcuna ripercussione, in ordine alla scelta del tipo sociale da adottare, sia nel caso di ente da costituire ex novo che in caso di ente già costituito.
  • Preliminarmente va chiarito che la creazione delle società benefit non comporta un nuovo tipo sociale(11), ma costituisce un “modello”, rientrando così in una più moderna classificazione delle società di capitali che tenga conto delle continue innovazioni legislative(12).

Pare sia una logica conseguenza che laddove il legislatore non abbia diversamente disposto trovi applicazione la disciplina di carattere generale prevista dal codice civile. Dunque l’organo di controllo sarà normalmente tenuto a «vigilare sull’osservanza delle norme di legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento»(49); in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge è pertanto prevista la responsabilità di cui all’art. A quanto appena esposto occorre però apportare dei dovuti correttivi che riflettono le peculiarità del “modello benefit”. La valutazione circa l’operato dell’organo amministrativo, infatti, dovrà essere fatta alla luce dell’ormai più volte richiamato bilanciamento degli interessi e del perseguimento del beneficio comune e dovrà anche preoccuparsi del rispetto della disciplina inerente alla nomina del responsabile delle funzioni.